1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato
più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti normativi visitare il sito
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